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mercoledì 6 giugno 2007

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3 commenti:

Anonimo ha detto...

ciao!
mi è capitato di chiamare molte volte i carabinieri a causa della musica troppo alta di un bar che si trova sotto casa mia.
nonostante ciò la situazione non è cambiata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vorrei sapere:
cosa posso fare??
chi tutela i diritti delle persone se anche carabinieri non possono fare niente????
spero che qualcuno possa aiutarmi!
grazie

Federico Fracassini ha detto...

se può consolarti il tuo è un caso piuttosto comune, ma la risposta alle tue domande scaturisce da alcune considerazioni:

cosa puoi fare?

Il comportamento del barista potrebbe implicare ben tre violazioni,

art. 659 del codice penale, disturbo della quiete pubblica,

art. 10 Legge 447/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico,

art. 844 codice civile sulla tollerabilità delle immissioni.

Come vedi si aprono diverse possibilità..

Ci si può rivolgere ai carabinieri, alla procura della repubblica, al comune, ai vigili urbani, al tribunale civile…..

Tuttavia è necessario precisare che, e rispondo alla tua terza domanda, l’uomo agisce in stato di necessità, pertanto sarà opportuno fare in modo che quando “chiediamo” l’intervento di carabinieri, polizia, Vigili urbani, lo facciamo dando loro una MOTIVAZIONE per intervenire nel modo corretto..

Ad esempio indicando in modo preciso quale tipo di controllo vogliamo che sia effettuato chiedendo di conoscere l’esito dei controlli mediante l’accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/90, in questo modo se non applicano le sanzioni previste dalla Legge sanno benissimo che possono essere denunciati per abuso d’ufficio e questo costituisce una forte motivazione!!

E’ sempre consigliabile comunque agire mediante esposti scritti, scegliendo bene a quale ente o enti indirizzarli e cosa chiedere di preciso, facendo riferimento alle norme per cui vogliamo che si proceda; più sarà preciso l’esposto e più sarà vincolante per gli organi di controllo.

Per aumentare le possibilità che le nostre richieste ottengano il risultato voluto è fortemente consigliabile farsi assistere da un tecnico competente specialista in acustica.

Nel caso non si ottengano risultati soddisfacenti con gli esposti si può fare ricorso al tribunale, ma attenzione: se prima era consigliabile l’aiuto di un tecnico ora è INDISPENSABILE che prima di pensare a fare qualsiasi azione legale vi consultiate con un tecnico specialista con esperienza in acustica forense che esaminerà il caso facendo, se necessario dei rilievi fonometrici e potrà consigliarvi, dal punto di vista tecnico, sull’opportunità o meno di un’eventuale azione legale.

Spero di averti fornito sufficienti risposte..

Claudio Manzitti ha detto...

Buongiorno,
vorrei avere alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del DPCM 05/12/1997 relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici.
In caso di un'unica unità immobiliare esiste l'obbligo del rispetto degli indici dell'isolamento acustico di facciata e di calpestio e dei valori limite per gli impianti continui/discontinui?????
A mio parere l'unico parametro che è possibile non rispettare è l'indice del potere fonoisolante R'w in quanto espressamente scritto nel Decreto, ma ho avuto alcuni dibattiti con diversi miei colleghi, i quali sostengono che in singole unità immobiliari occorre garantire solo il rispetto dell'isolamento di facciata.
Chiedo un chiarimento in merito.
Grazie.

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